ASSOCIAZIONE CESPI
CENTRO STUDI PROFESSIONI SANITARIE
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TITOLO I – COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI – DURATA >>
TITOLO II – SOCI >>
TITOLO III – ORGANI SOCIALI >>
TITOLO IV – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO >>
TITOLO V – SCIOGLIMENTO >>



TITOLO I – COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI – DURATA

Art. 1 - È costituita l'Associazione culturale sotto la denominazione: “Associazione CESPI - Centro Studi Professioni Sanitarie” .

Art. 2 - La sede sociale è fissata in Torino, Via XX Settembre, 79. L'Associazione opera in campo nazionale e può istituire dipendenze ed uffici in altre località sia in Italia sia all'estero.

Art. 3 - L'Associazione CESPI - Centro Studi Professioni Sanitarie opera senza scopo di lucro, con finalità culturale, di utilità pubblica e finalità di solidarietà sociale nel settore della sanità in genere e con particolare riferimento alle professioni infermieristiche.
Negli stessi ambiti fornisce inoltre una formazione extra scolastica all'individuo.
In particolare l'Associazione ha lo scopo di promuovere le attività educative che servono a mantenere, sviluppare, incrementare le conoscenze, le competenze e le prestazioni dei professionisti della Sanità e che viene denominata ECM (Educazione Continua in Medicina).
L'accreditamento presso il Ministero della Sanità per produrre attività educazionale e la formazione a distanza costituiscono quindi i percorsi obbligatori per il raggiungimento dello scopo di cui sopra.
L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.
L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

Art. 4 - L'Associazione, per il raggiungimento dei propri fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  • attività culturali : tavole rotonde, convegni, conferenze, attività di gruppo, congressi, dibattiti, mostre, seminari e dimostrazioni, istituzioni di biblioteche, videoteche, proiezione di film e documentari culturali e scientifici anche in collaborazione con enti ed associazioni italiani e stranieri, raccogliendo e mettendo a disposizione degli utenti materiale d'informazione; istituzione di comitati o gruppi di studio e di ricerca, con la possibilità di promuovere borse di studio;
  • attività di formazione : corsi di preparazione di base, di formazione specifica, di approfondimento, di aggiornamento rivolte, in particolare, a mantenere, sviluppare, incrementare le conoscenze, le competenze e le prestazioni dei professionisti della Sanità. Tale attività viene definita ECM (Educazione Continua in Medicina);
  • attività editoriale : pubblicazione di riviste, di testi scolastici e libri, di bollettini e circolari, di periodici, di realizzazioni degli atti di convegni, di seminari, degli studi e ricerche e di altro materiale inerente l'attività dell'Associazione;
  • attività associative : incontri, manifestazioni, affiliazioni e convenzioni con enti pubblici e privati, società ed associazioni italiane e straniere; scambi culturali in Italia ed all'estero attraverso la collaborazione con associazioni ed enti italiani ed esteri.

Per il più efficace conseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà svolgere, con le prescritte autorizzazioni, ove necessarie, in spazi interni presso la sede sociale, nei confronti dei soli associati, attività di commercializzazione di materiali, documenti, attrezzature ed apparecchiature idonee all'attività succitata e, più in generale, di ogni genere commerciale correlativo al conseguimento degli scopi associativi.

Art. 5 - La durata dell'Associazione CESPI - Centro Studi Professioni Sanitarie è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.

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TITOLO II – SOCI

Art. 6 - Possono essere soci ordinari dell'Associazione cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano presentato domanda e siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione.
Potranno inoltre essere soci altre Associazioni, società, enti pubblici e privati aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione.
L'acquisto della qualità di socio comporta l'assunzione di tutti i diritti e di tutti gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dal Regolamento dell'Associazione, che l'aspirante s'impegna, in caso di adesione, ad osservare.
Il socio è tenuto, altresì, ad osservare tutte le decisioni che il Consiglio Direttivo e le Assemblee sanzioneranno.
A tutti gli associati maggiori d'età spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.
La quota o contributo associativo è intrasferibile e non è rivalutabile.
Le iscrizioni decorrono dal primo giorno del mese in cui la domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo; da tale momento l'adesione all'Associazione ha validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso e non ha carattere temporaneo salva la facoltà del socio di non procedere al rinnovo della quota associativa.
La quota annuale viene stabilita dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno ed è valida per l'anno successivo.
Il Consiglio Direttivo determina sia una quota iniziale di iscrizione all'Associazione sia una quota di ammissione in conformità a quanto stabilito nel Regolamento di cui sopra.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione. E' espressamente esclusa ogni temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
La domanda di ammissione e quella d'iscrizione dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo.I
l Consiglio Direttivo decide in modo inappellabile, a maggioranza, sulle domande presentate dagli aspiranti e non è tenuto a dare giustificazioni al richiedente sulle sue decisioni in materia.
All'atto della domanda di ammissione i candidati-soci dovranno allegare la quota di ammissione e la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui la domanda di ammissione venga respinta la quota associativa verrà restituita e su di essa non verrà riconosciuto nessuno interesse; la quota di ammissione non verrà restituita ma trattenuta a parziale soddisfazione delle spese sostenute.
Il socio che non voglia più aderire all'Associazione potrà farlo non versando la quota annuale.
Il mancato pagamento della quota associativa, trascorsi sessanta giorni dalla data di scadenza, comporta infatti la perdita automatica della qualifica di socio.
Il socio può, in ogni momento, recedere dall'Associazione attraverso presentazione di domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo.
Il recesso del socio ha effetto dalla prima Assemblea successiva alla comunicazione, ma, in ogni caso, non ha diritto ad alcun rimborso della quota annuale.
Il socio in mora con il pagamento della quota associativa non ha diritto di partecipazione al voto nell'Assemblea.

Art. 8 - I soci possono essere sospesi o radiati dall'Associazione, su decisione del Consiglio Direttivo, per azioni disonorevoli o comunque dannoso per la vita dell'Associazione.

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TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Art. 9 - Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Direttore Generale;
  • il Comitato Scientifico;
  • i Revisori dei Conti.

Art. 10 - L'Assemblea è sovrana ed è costituita dai soci ordinari.
Sono ammessi a partecipare all'Assemblea i soci che hanno regolarmente versato la quota annuale, mentre ne sono esclusi coloro che non hanno rinnovato la loro adesione all'Associazione mediante il versamento della quota annuale.
Ogni socio ha diritto ad un voto ed a farsi rappresentare in Assemblea tramite apposita delega scritta.
E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.
L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, presso la sede sociale o presso altra sede scelta all'uopo purché in territorio italiano, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del conto consuntivo e della relativa relazione presentata a cura del Presidente.
In via straordinaria l'Assemblea si riunisce ogni volta che il Consiglio Direttivo od il Presidente ne ravvisino la necessità.
L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo mediante invio di comunicazione personale indirizzata a tutti gli associati aventi diritto.
Tale comunicazione deve essere inviata con preavviso di venti giorni e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Di volta in volta l'assemblea eleggerà nel suo seno un Segretario verbalizzante per la riunione in corso.
Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza dal Vice Presidente o da uno dei Consiglieri.
In loro assenza l'Assemblea provvederà ad eleggere nel suo seno un Presidente per la seduta.
La convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora in cui avranno luogo la prima, ed eventualmente , la seconda convocazione.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita anche quando vi intervengono tutti i soci aventi diritto, nonché i membri del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 11 - Le deliberazioni dell'Assemblea, validamente prese, sono obbligatorie anche per i soci dissenzienti o non intervenuti.
Esse risulteranno dal verbale della riunione, che verrà trascritto in apposito libro con firme del Presidente e del Segretario, e che dovrà essere letto all'Assemblea e da essa approvato prima della chiusura della riunione stessa.
Copia del verbale sarà inoltre depositata, per la durata di trenta giorni, presso la sede sociale.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea ordinaria.

  • nomina i componenti del Consiglio Direttivo, elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Generale, i Revisori dei Conti;
  • approva il conto consuntivo sottoposto al Suo esame unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo presentata dal Presidente;
  • delibera su quant'altro riservato alla sua competenza dal presente Statuto e su tutte le questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Compiti dell'Assemblea straordinaria.

  • delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
  • delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione;
  • delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri non inferiore a due e non superiore a nove che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
L'eleggibilità dell'organo amministrativo è libera.
L'incarico dovrà essere accettato dall'eletto.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, Il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del numero dei Consiglieri fino al limite statutario.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

  • formula le direttive per i piani di attività dell'Associazione e per le iniziative da adottare per il conseguimento degli scopi sociali;
  • approva il programma annuale di attività dell'Associazione ed il relativo bilancio preventivo ad esso sottoposti dal Presidente;
  • delibera sul conto consuntivo e sulla relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  • delibera sull'ammissione dei nuovi soci e sulla determinazione della quota sociale e della quota di ammissione;
  • delibera sulla sospensione e/o radiazione dei soci;
  • delibera su tutte le questioni inerenti la gestione dell'Associazione;
  • nomina il Comitato Scientifico.

Art. 16 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questi dal Consigliere più anziano in età.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate almeno cinque giorni prima della data stabilita ed si considera regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Il Consiglio è da considerarsi anche regolarmente costituito quando, pur non rispettando le formalità di cui sopra siano presenti tutti i componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo sono approvati dal Consiglio stesso prima della chiusura della riunione e risultano da un apposito libro firmato dal Presidente e da un segretario verbalizzante eletto per la seduta dal Consiglio tra i suoi membri.

Art. 17 - Al Presidente, al quale spetta la firma sociale, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte all'autorità giudiziaria, all'autorità amministrativa e di fronte ai terzi.
Il Presidente propone il programma di attività ed il bilancio preventivo al Consiglio Direttivo e presenta all'Assemblea il conto consuntivo con la relazione del Consiglio.
Al Presidente possono essere delegati poteri ed attribuzioni del Consiglio Direttivo per la gestione amministrativa dell'Associazione.
In particolare il Presidente può essere delegato ad aprire, intrattenere ed estinguere conti correnti presso Istituti di credito ed a fare quant'altro necessario per i rapporti economici dell'Associazione con Enti pubblici e privati e con Istituti di credito e finanziari.

Art. 18 - Gli stessi poteri di firma e di rappresentanza dell'Associazione sono attribuiti al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente.
Il Presidente può, in ogni caso essere coadiuvato stabilmente dal Vice Presidente o da un Consigliere Delegato ai quali sono demandate le funzioni di gestione che il Consiglio Direttivo riterrà opportune.

Art. 19 - Il Direttore Generale dell'Associazione è nominato dall'Assemblea per un triennio fra i componenti del Consiglio Direttivo.
Il Direttore Generale dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza.
Partecipa alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Direttore Generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.
Per l'attività svolta in nome dell'Associazione al Direttore Generale è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.
In particolare anche il Direttore Generale può essere delegato ad intrattenere conti correnti presso Istituti di credito ed a fare quant'altro necessario per i rapporti economici dell'Associazione con Enti pubblici e privati e con Istituti di credito e finanziari.

Art. 20 – Il Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è composto fino a 12 membri nominati dal Consiglio Direttivo tra le personalità distintesi nei campi di attività che riguardano gli scopi dell'Associazione.
I Componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Il Comitato Scientifico:

  • formula proposte motivate sulle iniziative dell'Associazione;
  • esprime i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo;
  • esprime i pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dall'Associazione;
  • in particolare, dopo aver individuato i bisogni formativi degli utenti, formula indicazioni e proposte in merito ai programmi ed ai contenuti delle attività educazionali dell'Associazione.

Art. 21 - Nel caso in cui l'Assemblea deliberi di nominare un Collegio di Revisori dei Conti a questi spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo della gestione amministrativa dell'Associazione.
Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente al bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni.
Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte tra le persone estranee all'Associazione.

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TITOLO IV – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 22 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali e dagli altri contributi e versamenti volontari dei soci, dai contributi degli Enti pubblici e privati, da altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività previste e consentite dal presente Statuto, da eventuali lasciti o donazioni, da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
Qualora particolari iniziative richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario, l'Assemblea può deliberare eventuali contributi straordinari.
Le eventuali eccedenze attive che dovessero risultare dal conto consuntivo approvato dall'Assemblea potranno essere reinvestite nell'attività dell'Associazione per le finalità previste.
E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento abbiano finalità analoghe.

Art. 23 - L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Alla fine dell'esercizio, il Consiglio Direttivo, compila il conto consuntivo della gestione che viene preventivamente depositato presso la sede sociale almeno trenta giorni prima di quello prescelto per l'Assemblea e che viene quindi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea stessa, unitamente alla relazione illustrativa.

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TITOLO V – SCIOGLIMENTO

Art. 24 - Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire:

  • di diritto, quando l'Associazione non sia più in grado di compiere la propria attività e di provvedere al proprio funzionamento;
  • per delibera dell'Assemblea, da prendersi con maggioranza dei due terzi dei votanti.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione deve essere obbligatoriamente devoluto ad altra associazione o ente con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 662 del 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con Regolamento Interno da deliberarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 26 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

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CESPI - p.iva 06501210014 - tel 011.56.04.219 - fax 011.51.13.545 - mail: segreteria@cespi-centrostudi.it