STATUTO
Articolo
1 - L’Associazione si denomina :
“PALLIO
– Centro Studi per le cure palliative e per l’assistenza
oncologica” ed ha sede in Torino, via XX Settembre n. 76.
La
durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
Articolo
2 – L’Associazione, che non persegue fine di lucro
soggettivo, si propone di raccogliere esperienze e di trasmettere e
divulgare conoscenze nell’ambito delle cure palliative e
dell’assistenza oncologica, sì da fornire agli ammalati
un’assistenza sempre più qualificata.
Tale
scopo viene perseguito prioritariamente attraverso l’organizzazione
di corsi di formazione e istruzione di personale infermieristico,
medico e di altro personale socio-sanitario, sì da permetterne
la crescita professionale.
L’Associazione
intende altresì svolgere opera informativa, diffondendo le
conoscenze acquisite e sensibilizzando l’opinione pubblica verso le
tematiche di cui essa si occupa.
A tal
fine promuove attività di carattere culturale e didattico,
quali l’organizzazione di corsi, incontri, dibattiti e seminari e
la promozione di iniziative editoriali in tema di cure palliative e
assistenza oncologica, in modo da accrescere le competenze relative
alla gestione delle problematiche curative, riabilitative ed
assistenziali nell’ambito delle cure palliative ed oncologiche.
L’Associazione
inoltre favorisce e promuove la costituzione di gruppi di studio e
ricerca operanti nei settori anzidetti nonché lo scambio di
informazioni e consulenze con altri Enti o Associazioni che si
occupino delle stesse tematiche.
L’Associazione
può porre in essere – nei confronti di chiunque (persone
fisiche e giuridiche, enti ed apparati pubblici e privati) – tutti
gli atti e le operazioni strumentali agli scopi anzidetti,
sollecitando i soggetti che più ritenga idonei a contribuire,
con la loro attività o con erogazioni finanziarie, alla
realizzazione degli scopi medesimi. Particolarmente essa ricerca una
collaborazione costante con la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Torino.
In
via esemplificativa, l’Associazione può compiere atti che
comportano:
L’acquisto,
anche tramite leasing, l’alienazione e la locazione di beni di
qualunque natura, materiali ed immateriali;
L’assunzione
di partecipazioni in altre associazioni o Enti pubblici o privati,
anche in sede di costituzione, aventi finalità analoghe,
strumentali o comunque connesse a quelle dell’Associazione;
L’assunzione
di mutui passivi;
L’assunzione
di obbligazioni verso banche ed istituti di credito (fidi,
anticipazioni e simili);
La
stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati.
Articolo
3 – Gli associati si dividono in due categorie:
Associati
Fondatori
Associati
Ordinari
Sono Associati Fondatori coloro che firmano l’atto
costitutivo dell’Associazione e coloro che vengono dichiarati tali
dal Consiglio Direttivo.
Gli
Associati Ordinari hanno gli stessi diritti dei Fondatori ed insieme
a questi costituiscono l’Assemblea degli Associati, ciascuno dei
quali ha diritto ad un voto.
La
domanda di ammissione, sottoscritta dall’interessato e motivata,
deve recare l’indicazione dei dati di identità
dell’aspirante e l’accettazione incondizionata delle disposizioni
dello statuto sociale.
La
domanda è indirizzata all’Assemblea la quale si pronuncia
sull’ammissione senza obbligo di motivazione.
Ciascun
Associato deve corrispondere il contributo annuale, nella misura
stabilita dall’Assemblea, entro due mesi dall’ammissione.
L’Associato
che non esegua, in tutto o in parte, il pagamento della quota dovuta
perde il diritto di voto e, in caso di inadempimento protrattosi
oltre il termine assegnato dagli amministratori mediante diffida ad
adempiere intimata per iscritto, è escluso di diritto.
Articolo
4 – Ciascun Associato può recedere liberamente
dall’Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere
comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo
scadere dell’anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi
prima.
L’Assemblea
può deliberere l’esclusione dell’Associato che:
Si
sia reso inadempiente riguardo alle disposizioni del presente
statuto o dell’eventuale regolamento interno o alle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi;
Tenga
un comportamento incompatibile con gli scopi e le finalità
dell’Associazione;
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla
restituzione dei contributi versati né alla liquidazione di
quota rapportata al patrimonio sociale.
Articolo
5 – Sono organi dell’Associazione:
Articolo
6 - L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente
mediante avviso al lorodomicilio almeno otto giorni prima
dell’adunanza, recante l’indicazione del giorno, del luogo e
dell’ora di essa e dell’elenco delle materie da trattare; lo
stesso avviso può indicare, in ujn giorno successivo, la data
della seconda convocazione per il caso in cui la prima non possa aver
luogo.
In
caso d’urgenza la convocazione può essere fatta con
qualunque mezzo di rapida comunicazione, purchè ne fornisca
prova documentale, con un preavviso di almeno quarantotto ore.
E’
ammesso l’intervento in assemblea per delega, da conferirsi per
iscritto; è vietato il cumulo dlle deleghe in numero superiore
a cinque.
Articolo
7 – L’Assemblea degli Associati è ordinaria o
straordinaria. Essa è convocata in via ordinaria almeno una
volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del
bilancio.
L’Assemblea
è inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi
la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da
almeno un terzo (1/3) degli Associati.
In
sede ordinaria l’Assemblea:
approva
il bilancio preventivo e consuntivo;
discute
ed approva i programmi dell’Associazione;
nomina
i componenti il Consiglio Direttivo;
stabilisce
l’importo della quota associativa annuale e di ogni altro
contributo;
delibera
su ogni altro oggetto che ad essa sia sottoposto dal Consiglio
Direttivo.
In
sede straordinaria l’assemblea delibera sulle modificazioni dello
statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
Articolo
8 – L’assemblea è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza di più della metà degli
associati tra i quali almeno un terzo dei fondatori e delibera a
maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione si
costituisce con la presenza di almeno un terzo dei soci anche in
assenza di fondatori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Per
le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e per lo
scioglimento dell’Associazione, l’assemblea si costituisce
validamente con la presenza della maggioranza dei soci tra i quali
almeno i tre quinti dei fondatori. Essa delibera col voto favorevole
della maggioranza assoluta dei presenti.
Articolo
9 – Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Associazione o,
in caso di suo impedimento, il Consigliere più anziano d’età.
Le
deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale redatto dal
Segretario sotto la direzione del Presidente e sottoscritto da
entrambi, salvo nel caso il verbale sia redatto da un notaio.
Le
deliberazioni prese in conformità del presente statuto
vincolano tutti gli Associati ancorché asenti o dissenzienti.
Articolo
10 – Il Consiglio Direttivo è composto di dieci membri
(incluso il Presidente) anche estranei all’Associazione.
Di
questi:
I Consiglieri durano in carica 5 anni e sono
riconfermabili e rieleggibili.
Ciascun
Consigliere può essere revocato soltanto dall’organo o
dall’Ente che lo ha nominato alla carica.
Articolo
11 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
si sua iniziativa o su richiesta do almeno metà dei membri in
carica.
La
convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto recante
l’indicazione degli argomenti da trattare, spedito ai Consiglieri
almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l’adunanza; in
caso di urgenza, l’avviso può essere trasmesso ai
destinatari servendosi di qualunque mezzo di rapida comunicazione,
purchè con il preavviso di almeno quarantotto ore.
Articolo
12 – Il Consiglio Direttivo ha i poteri deliberativi in
relazione a tutti gli atti ed affari ordinari e straordinari
strumentali allo scopo dell’Ente. Specificamente:
cura
l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
discute
ed elabora il bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea entro il mese di aprile di ogni
anno o, quando particolari circostanze lo richiedano, entro il mese
di giugno;
nomina
il Segretario;
approva
i progetti ed i programmi dell’Associazione;
redige
ed approva eventuali regolamenti interni;
delibera
in ordine a qualunque altro soggetto attinente alla gestione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Articolo
13 – Alle adunanze del Consiglio partecipa, senza diritto di
voto, il Segretario, che ne redige il verbale.
Il
Consiglio si costituisce validamente con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza
assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di
chi lo presiede.
Il
Consiglio Direttivo elegge a maggioranza il Presidente, tra i suoi
membri ed il Segretario.
Il
Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie
attribuzioni, nei limiti di legge, al Presidente o ad uno o più
dei suoi membri.
Articolo
14 – Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più
consiglieri, gli altri provvedono alla sostituzione dei mancanti
nominando essi stessi, per cooptazione, quelli di nomina assembleare
e invitando gli interessati a provvedere per quelli la cui nomina è
riservata alla loro competenza.
I
cooptati rimangono in carica solo fino alla prossima assemblea; i
nominati dagli enti vi rimangono, invece, fino alla scadenza del
consiglio in carica. Se viene meno la maggioranza degli
amministratori, quelli rimasti in carica devono promuovere la nomina
di un nuovo consiglio.
Articolo
15 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente di
fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione delle delibere
del Consiglio Direttivo, convoca e presiede le riunioni
dell’Assemblea e del Consiglio, predisponendone l’ordine del
giorno. Stipula i contratti, apre e chiude conti bancari e firma la
corrispondenza che impegni comunque l’Associazione; nomina avvocati
e procuratori. Assume, in caso di urgenza, qualsiasi provvedimento
necessario, con obbligo di riferirne al Consiglio nella prima
riunione successiva.Se necessario, il Consigliere più anziano
di età esercita con funzione vicaria i poteri del Presidente.
Articolo
16 – Il Segretario coordina le attività amministrative e
tecniche e gestisce la struttura operativa dell’Associazione;
partecipa alle adunanze dell’Assemblea degli Associati e del
Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, curando la redazione dei
relativi verbali. Il Segretario dura in carica cinque anni.
Articolo
17 – Tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo il diritto al
rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei rispettivi
incarichi.
Articolo
18 – Il patrimonio dell’Ente è costituito:
dalle
quote associative;
dai
beni mobili ed immobili comunque acquistati;
da
contributi, erogazioni o lasciti in denaro da enti pubblici o
privati e da persone fisiche;
da
elargizioni degli Associati.
Articolo
19 – L’Associazione si scioglie:
Articolo
20 – La liquidazione è svolta a norma di legge da uno o
più liquidatori nominati dall’Assemblea che ne determina i
poteri; l’attivo residuo è devoluto ad enti che perseguano
finalità analoghe.
Articolo
21 – Tutte le controversie nascenti dai rapporti sociali, salvo
quelle che non possano formare oggetto di compromesso, sono
sottoposte ad arbitrato rituale, rapido o tradizionale a seconda del
valore, sotto l’osservanza del Regolamento della Camera Arbitrale
del Piemonte da intendersi qui integralmente richiamato.
Articolo
22 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa
rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento
giuridico italiano.
In
originali firmati:
Giovanni
Domenico RENGA
Cesarina
PRANDI
Gian
Maria BIANCHI
Paola
LUPANO
Caterina
MARSAGLIA
Mario
Alberto CLERICO
Marco
Claudio MUSI
Libero
CIUFFREDA
Massimo
AGLIETTA
Oscar
BERTETTO
Notaio
Mario MAZZOLA
REGISTRATO
A TORINO IL 17.04.1998 N. 7163