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STATUTO

Articolo 1 - L’Associazione si denomina :

PALLIO – Centro Studi per le cure palliative e per l’assistenza oncologica ed ha sede in Torino, via XX Settembre n. 76.

La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 2 – L’Associazione, che non persegue fine di lucro soggettivo, si propone di raccogliere esperienze e di trasmettere e divulgare conoscenze nell’ambito delle cure palliative e dell’assistenza oncologica, sì da fornire agli ammalati un’assistenza sempre più qualificata.

Tale scopo viene perseguito prioritariamente attraverso l’organizzazione di corsi di formazione e istruzione di personale infermieristico, medico e di altro personale socio-sanitario, sì da permetterne la crescita professionale.

L’Associazione intende altresì svolgere opera informativa, diffondendo le conoscenze acquisite e sensibilizzando l’opinione pubblica verso le tematiche di cui essa si occupa.

A tal fine promuove attività di carattere culturale e didattico, quali l’organizzazione di corsi, incontri, dibattiti e seminari e la promozione di iniziative editoriali in tema di cure palliative e assistenza oncologica, in modo da accrescere le competenze relative alla gestione delle problematiche curative, riabilitative ed assistenziali nell’ambito delle cure palliative ed oncologiche.

L’Associazione inoltre favorisce e promuove la costituzione di gruppi di studio e ricerca operanti nei settori anzidetti nonché lo scambio di informazioni e consulenze con altri Enti o Associazioni che si occupino delle stesse tematiche.

L’Associazione può porre in essere – nei confronti di chiunque (persone fisiche e giuridiche, enti ed apparati pubblici e privati) – tutti gli atti e le operazioni strumentali agli scopi anzidetti, sollecitando i soggetti che più ritenga idonei a contribuire, con la loro attività o con erogazioni finanziarie, alla realizzazione degli scopi medesimi. Particolarmente essa ricerca una collaborazione costante con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino.

In via esemplificativa, l’Associazione può compiere atti che comportano:

  • L’acquisto, anche tramite leasing, l’alienazione e la locazione di beni di qualunque natura, materiali ed immateriali;

  • L’assunzione di partecipazioni in altre associazioni o Enti pubblici o privati, anche in sede di costituzione, aventi finalità analoghe, strumentali o comunque connesse a quelle dell’Associazione;

  • L’assunzione di mutui passivi;

  • L’assunzione di obbligazioni verso banche ed istituti di credito (fidi, anticipazioni e simili);

  • La stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Articolo 3 – Gli associati si dividono in due categorie:

    • Associati Fondatori

    • Associati Ordinari

Sono Associati Fondatori coloro che firmano l’atto costitutivo dell’Associazione e coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati Ordinari hanno gli stessi diritti dei Fondatori ed insieme a questi costituiscono l’Assemblea degli Associati, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto.

La domanda di ammissione, sottoscritta dall’interessato e motivata, deve recare l’indicazione dei dati di identità dell’aspirante e l’accettazione incondizionata delle disposizioni dello statuto sociale.

La domanda è indirizzata all’Assemblea la quale si pronuncia sull’ammissione senza obbligo di motivazione.

Ciascun Associato deve corrispondere il contributo annuale, nella misura stabilita dall’Assemblea, entro due mesi dall’ammissione.

L’Associato che non esegua, in tutto o in parte, il pagamento della quota dovuta perde il diritto di voto e, in caso di inadempimento protrattosi oltre il termine assegnato dagli amministratori mediante diffida ad adempiere intimata per iscritto, è escluso di diritto.

Articolo 4 – Ciascun Associato può recedere liberamente dall’Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

L’Assemblea può deliberere l’esclusione dell’Associato che:

  1. Si sia reso inadempiente riguardo alle disposizioni del presente statuto o dell’eventuale regolamento interno o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

  2. Tenga un comportamento incompatibile con gli scopi e le finalità dell’Associazione;

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione dei contributi versati né alla liquidazione di quota rapportata al patrimonio sociale.

Articolo 5 – Sono organi dell’Associazione:

    • l’Assemblea degli Associati

    • il Consiglio Direttivo

    • il Presidente

    • Il Segretario



Articolo 6 - L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente mediante avviso al lorodomicilio almeno otto giorni prima dell’adunanza, recante l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora di essa e dell’elenco delle materie da trattare; lo stesso avviso può indicare, in ujn giorno successivo, la data della seconda convocazione per il caso in cui la prima non possa aver luogo.

In caso d’urgenza la convocazione può essere fatta con qualunque mezzo di rapida comunicazione, purchè ne fornisca prova documentale, con un preavviso di almeno quarantotto ore.

E’ ammesso l’intervento in assemblea per delega, da conferirsi per iscritto; è vietato il cumulo dlle deleghe in numero superiore a cinque.

Articolo 7 – L’Assemblea degli Associati è ordinaria o straordinaria. Essa è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio.

L’Assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo (1/3) degli Associati.

In sede ordinaria l’Assemblea:

  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;

  • discute ed approva i programmi dell’Associazione;

  • nomina i componenti il Consiglio Direttivo;

  • stabilisce l’importo della quota associativa annuale e di ogni altro contributo;

  • delibera su ogni altro oggetto che ad essa sia sottoposto dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria l’assemblea delibera sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

Articolo 8 – L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di più della metà degli associati tra i quali almeno un terzo dei fondatori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione si costituisce con la presenza di almeno un terzo dei soci anche in assenza di fondatori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e per lo scioglimento dell’Associazione, l’assemblea si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei soci tra i quali almeno i tre quinti dei fondatori. Essa delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 9 – Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, il Consigliere più anziano d’età.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente e sottoscritto da entrambi, salvo nel caso il verbale sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni prese in conformità del presente statuto vincolano tutti gli Associati ancorché asenti o dissenzienti.

Articolo 10 – Il Consiglio Direttivo è composto di dieci membri (incluso il Presidente) anche estranei all’Associazione.

Di questi:

    • sette sono nominati dalle Associazioni e dagli Enti che partecipano all’Associazione con la qualità di Soci Fondatori;

    • tre dall’Assemblea.

I Consiglieri durano in carica 5 anni e sono riconfermabili e rieleggibili.

Ciascun Consigliere può essere revocato soltanto dall’organo o dall’Ente che lo ha nominato alla carica.

Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente si sua iniziativa o su richiesta do almeno metà dei membri in carica.

La convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto recante l’indicazione degli argomenti da trattare, spedito ai Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l’adunanza; in caso di urgenza, l’avviso può essere trasmesso ai destinatari servendosi di qualunque mezzo di rapida comunicazione, purchè con il preavviso di almeno quarantotto ore.

Articolo 12 – Il Consiglio Direttivo ha i poteri deliberativi in relazione a tutti gli atti ed affari ordinari e straordinari strumentali allo scopo dell’Ente. Specificamente:

    • cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;

    • discute ed elabora il bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro il mese di aprile di ogni anno o, quando particolari circostanze lo richiedano, entro il mese di giugno;

    • nomina il Segretario;

    • approva i progetti ed i programmi dell’Associazione;

    • redige ed approva eventuali regolamenti interni;

    • delibera in ordine a qualunque altro soggetto attinente alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

Articolo 13 – Alle adunanze del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, che ne redige il verbale.

Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza il Presidente, tra i suoi membri ed il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di legge, al Presidente o ad uno o più dei suoi membri.

Articolo 14 – Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono alla sostituzione dei mancanti nominando essi stessi, per cooptazione, quelli di nomina assembleare e invitando gli interessati a provvedere per quelli la cui nomina è riservata alla loro competenza.

I cooptati rimangono in carica solo fino alla prossima assemblea; i nominati dagli enti vi rimangono, invece, fino alla scadenza del consiglio in carica. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono promuovere la nomina di un nuovo consiglio.

Articolo 15 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio, predisponendone l’ordine del giorno. Stipula i contratti, apre e chiude conti bancari e firma la corrispondenza che impegni comunque l’Associazione; nomina avvocati e procuratori. Assume, in caso di urgenza, qualsiasi provvedimento necessario, con obbligo di riferirne al Consiglio nella prima riunione successiva.Se necessario, il Consigliere più anziano di età esercita con funzione vicaria i poteri del Presidente.

Articolo 16 – Il Segretario coordina le attività amministrative e tecniche e gestisce la struttura operativa dell’Associazione; partecipa alle adunanze dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, curando la redazione dei relativi verbali. Il Segretario dura in carica cinque anni.

Articolo 17 – Tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei rispettivi incarichi.

Articolo 18 – Il patrimonio dell’Ente è costituito:

  • dalle quote associative;

  • dai beni mobili ed immobili comunque acquistati;

  • da contributi, erogazioni o lasciti in denaro da enti pubblici o privati e da persone fisiche;

  • da elargizioni degli Associati.

Articolo 19 – L’Associazione si scioglie:

  • per deliberazione dell’Assemblea;

  • per le altre cause previste dalla legge.

Articolo 20 – La liquidazione è svolta a norma di legge da uno o più liquidatori nominati dall’Assemblea che ne determina i poteri; l’attivo residuo è devoluto ad enti che perseguano finalità analoghe.

Articolo 21 – Tutte le controversie nascenti dai rapporti sociali, salvo quelle che non possano formare oggetto di compromesso, sono sottoposte ad arbitrato rituale, rapido o tradizionale a seconda del valore, sotto l’osservanza del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte da intendersi qui integralmente richiamato.

Articolo 22 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

In originali firmati:

  • Giovanni Domenico RENGA

  • Cesarina PRANDI

  • Gian Maria BIANCHI

  • Paola LUPANO

  • Caterina MARSAGLIA

  • Mario Alberto CLERICO

  • Marco Claudio MUSI

  • Libero CIUFFREDA

  • Massimo AGLIETTA

  • Oscar BERTETTO



Notaio Mario MAZZOLA



REGISTRATO A TORINO IL 17.04.1998 N. 7163



pallio

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